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Meno “ricco” dell’ormai celebre Superbonus 110%, il Bonus Ristrutturazioni permette una detrazione del 50% sulle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Approfondiamo insieme, valutando l’opzione migliore per noi.

Il Bonus Ristrutturazioni 2021

Il Bonus Ristrutturazioni si applica sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in unità immobiliari singole e condomini, eseguiti entro il 31 dicembre 2021 (ultima proroga introdotta dalla Legge di Bilancio).

Con il Bonus Ristrutturazioni è possibile portare in detrazione fiscale, per un massimale di 96.000 euro, il 50% delle spese sostenute. Il recupero avverrà in dieci quote annuali di pari importo. Anche per questa agevolazione fiscale è prevista la formula della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Le spese ammesse in detrazione

Entriamo nel dettaglio ed esaminiamo le spese ammesse dal Bonus Ristrutturazioni. Per capire quali siano, sarà necessario fare riferimento all’Agenzia delle Entrate, che distingue gli interventi ammessi per i condomini e gli edifici singoli.

La detrazione spetta a:

  • Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (come cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc…);
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • Interventi effettuati per il risparmio energetico;
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;
  • Gli interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;
  • La riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas)
  • Apparecchi di rilevazione di gas;
  • Monitoraggio di vetri anti-infortunio;
  • Installazione corrimano.

Come i più attenti di voi avranno sicuramente notato, alcuni degli interventi previsti dal Bonus Ristrutturazioni (eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di efficientamento energetico,  misure antisismiche) rientrano, pienamente o in parte, tra gli interventi previsti dal Superbonus 110%.

In caso di sovrapposizione, l’Agenzia delle Entrate ha ampiamente chiarito la necessità di scegliere una sola  delle due agevolazioni fiscali. Esaminiamo quindi pro e contro di entrambi gli sgravi.

Interventi finalizzati all’eliminazione di Barriere architettoniche: le differenze

Iniziamo col dire che, nell’ottica Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono inquadrati come interventi trainati. Ciò vuol dire che potranno essere eseguiti solo congiuntamente ad un intervento trainate che garantisca il salto di due classi energetiche dell’intero edificio. Al netto di un ritorno economico decisamente Inferiore – 50% anziché 110% – Il Bonus Ristrutturazioni presenta quindi una normativa più snella e meno stringente.

Il Superbonus, dalla sua, ha ampliato il range dei beneficiari, ammettendo gli interventi non solo in caso di disabilità grave ma anche in presenza di ultrasessantenni.

Per entrambi i Bonus il limite di spesa ammissibile è di 96.000 euro.

Interventi effettuati per il risparmio energetico, meglio il Superbonus 110%

In tema di efficientamento energetico, il Bonus Ristrutturazioni ammette i seguenti interventi:

  • Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali, delle strutture opache e inclinate e dei pavimenti
  • Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione
  • Installazione di impianti tecnologici quali collettori solari e impianti fotovoltaici
  • Installazione di nuovi infissi 
  • Installazione di pompe di calore, sistemi ibridi, generatori di calore a biomassa.
  • Sostituzione di elettrodomestici (se collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017)

Il Superbonus, dal punto di vista dell’efficientamento energetico, è sicuramente vincente.

Se da un lato, come abbiamo già ribadito, presenta una trafila burocratica massiccia, dall’altro permette di eseguire, tra interventi trainati e trainati, un’incredibile quantità di opere di riqualificazione energetica a costo zero. Tra i vantaggi, il raggiungimento di un massimale di spesa, dato dalla somma dei vari interventi, molto più alto dei 96.000 euro totali prospettati dal Bonus Ristrutturazioni. 

Per approfondire vi invitiamo a leggere l’articolo interventi trainati e trainati Superbonus 110%.

Qualora non si creino le condizioni minime necessarie per l’accesso al Superbonus, sarà comunque preferibile valutare gli sgravi fiscali al 65% e 50% offerti dall’Ecobonus.

Misure antisismiche, attenzione alla zona di rischio sismico

Le misure antisismiche sono previste da entrambi i Bonus, con un massimale di 96.000 euro, senza particolari condizioni per quel che riguarda il raggiungimento di una classe di rischio sismico superiore.

Al momento della scelta, sarà bene valutare in quale zona di rischio sismico si trova l’edificio da ristrutturare: con il Superbonus 110% infatti, sono ammessi solo gli interventi in zona 1, 2, 3. I residenti in zona 4 dovranno necessariamente optare per la detrazione al 50%.