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Chiunque abbia iniziato ad interessarsi al Superbonus sarà incappato nei termini interventi “trainanti” e “trainati”. Capiamo insieme quali sono e come abbinarli per sfruttare appieno le possibilità offerte dal Governo.

Quali sono gli interventi ammissibili?

Iniziamo chiarendo un concetto: con il Superbonus 110% parliamo di riqualificazione e non di ristrutturazione. Gli incentivi governativi non vi permetteranno quindi di ritinteggiare le pareti o sostituire il parquet a titolo gratuito; bensì di riqualificare casa in termini di efficientamento energetico e sicurezza.

Esiste un elenco dettagliato di interventi ammissibili, suddivisi in “trainanti”, ovvero necessari, e “trainati” cioè accessori. La differenza? Gli interventi trainati, eseguiti da soli, non permettono in nessun caso di accedere all’agevolazione fiscale Superbonus 110%: andranno sempre abbinati ad interventi trainanti principali.

Scendiamo nel dettaglio e analizziamo i due tipi di interventi.

Interventi trainanti

Di seguito l’elenco degli interventi trainanti con relativi massimali di spesa rimborsabile.

  • Isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali (pavimenti e coperture) che interessano l’involucro degli edifici. Tali interventi devono riguardare almeno il 25% della superficie disperdente dell’immobile e, in caso di condominio, sono riferiti alle sole parti comuni.
    Per gli edifici unifamiliari, il massimale di spesa ammissibile è di 50.000 euro.
    In caso di condominio, il massimale verrà calcolato con una semplice formula: 40.000 euro moltiplicato per numero di unità abitative in caso di condomini da 2 a 8 unità; 30.000 euro moltiplicato per il numero di appartamenti negli edifici composti da più di 8 unità.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in favore di nuovi impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
    Per le abitazioni unifamiliari indipendenti la spesa massima ammissibile è di 30.000 euro.
    Per i condomini il massimale di spesa è così calcolabile: 20.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari in caso di edifici composti da max. 8 unità; 15.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari nei condomini composti da più di 8 appartamenti.
    Ricordiamo che la detrazione comprende anche le spese relative allo smaltimento del vecchio impianto e i costi di sostituzione della canna fumaria collettiva esistente.
  • Sismabonus – interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Una specifica: l’agevolazione fiscale è valida solo nelle zone di rischio sismico 1, 2 e 3 e interessa unicamente le parti strutturali dell’edificio.
    Il tetto di spesa massimo per le opere relative al Sismabonus è 96.000 euro per singola unità abitativa.

Per accedere al Superbonus 110% è sufficiente portare a termine uno solo degli interventi sopracitati. Raggiunta questa condizione minima potremo ottenere lo sgravio fiscale anche per i lavori trainati.

Interventi trainati

Vediamo quindi quali sono gli interventi trainati:

  • Le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’Ecobonus
  • Sostituzione di finestre comprensive di infissi, per un massimale di 60.000 euro
  • Installazione di schermature solari, spesa massima ammissibile 60.000 euro
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare;
  • L’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine); per gli edifici unifamiliari il limite di spesa  è stato fissato a 2.000 euro. In caso di edifici plurifamiliari o condomini, il limite di spesa è così calcolabile: 1.500 euro in caso di istallazione di massimo otto colonnine; 1.200 euro in caso di istallazione di più di otto colonnine.

Gli interventi trainati nel singolo appartamento

La domanda più frequente che ci viene posta è la seguente: “Relativamente al Superbonus, quali interventi di efficientamento può effettuare il singolo condomino nel proprio appartamento?”.

Il singolo potrà effettuare interventi di efficientamento nella propria unità abitativa (e ottenere lo sgravio del 110%) solo nel caso in cui il condominio avvii contestualmente degli interventi trainanti sulle parti comuni. Il nostro consiglio: al fine di facilitare il processo burocratico, è opportuno che i lavori preventivati dai singoli proprietari siano comunicati tempestivamente in fase di assemblea ed inseriti, unitamente agli interventi trainanti comuni, in un unico piano operativo.

Nel caso in cui il condominio non sia interessato ad avviare alcuna opera trainante, il singolo proprietario non avrà diritto a richiedere il Superbonus 110%. Potrà invece ricorrere, in autonomia, allo sgravio dell’Ecobonus ordinario, con detrazione fiscale o sconto in fattura del 65%.

L’unica eccezione a quanto detto riguarda gli edifici vincolati. Laddove non sia possibile intervenire a livello di parti comuni, la normativa ammette l’intervento sui singoli appartamenti. È necessario, tuttavia, rispettare una condizione: la summa dei lavori nei singoli appartamenti dovrà comunque portare l’intero edificio al salto di due classi energetiche