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Superbonus

Visto di conformità: cos’è, chi lo appone

By 6 Aprile 2021No Comments

L’ultimo step prima dell’accesso alle agevolazioni Superbonus è l’ottenimento del visto di conformità. Poiché in tanti avete chiesto delucidazioni, abbiamo deciso di approfondire in un articolo dedicato. Buona lettura!

Cos’è il visto di conformità

Il visto di conformità, anche detto visto leggero, non è un documento in sé e per sé, bensì un’attività di controllo formale, su documentazione già prodotta, volta a certificare che il contribuente sia in possesso di tutti i requisiti necessari a richiedere il credito d’imposta.

Tale attestazione garantisce che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidano con la documentazione e le scritture contabili, confermando l’esistenza di tutti i requisiti che danno diritto alla detrazione. Tra questi, la presenza e la conformità di tutte le asseverazioni, le dichiarazioni e le certificazioni rilasciate dagli altri professionisti coinvolti.

Chi deve richiederlo?

Chiunque voglia accedere alle agevolazioni Superbonus, indipendentemente dalla scelta tra detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura.

Chi appone il visto di conformità?

Il visto deve essere apposto da un professionista, nello specifico, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, un intermediario del fisco abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Fanno parte di questa categoria dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e responsabili Caf.

Oltre alla comprovata moralità del professionista chiamato a vistare, sarà preferibile verificare che la polizza assicurativa di quest’ultimo preveda un massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e, comunque, non sia inferiore ai 3 milioni di euro.

In caso abbiate optato per un General Contractor, il visto di conformità e, conseguentemente, la scelta del professionista chiamato a validare, saranno responsabilità e onere del GC.

Come avviene la verifica documentale

Il professionista incaricato verificherà la sola presenza e conformità dei documenti prodotti in precedenza, senza entrare nel merito della bontà o meno delle opere di riqualificazione. Il controllo sulla corrispondenza tra lavori, progetto tecnico e costi sostenuti spetta, infatti, al tecnico che sovrintende i lavori.

La check list di documenti da esaminare è piuttosto complessa; a titolo informativo possiamo riassumere la verifica in 5 step successivi:

  • controllo dei soggetti beneficiari della detrazione;
  • tipologia di immobile e oggetto dei lavori;
  • tipologia di interventi effettuati;
  • verifica delle spese relative agli interventi;
  • Asseverazioni, attestazioni, autocertificazioni.

Per chi desiderasse approfondire, rimandiamo al documento  pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti guida al visto di conformità.

Terminate le verifiche, il professionista apporrà la sua firma e il suo codice fiscale in appositi spazi delle dichiarazioni fiscali, chiudendo la procedura.

Quando si richiede il visto di conformità?

A rigor di logica, si tratta dell’ultimo step della trafila Superbonus. Con un’unica eccezione: qualora cessione del credito o sconto in fattura non vengano richiesti al termine dei lavori, ma ad ogni stato avanzamento, il visto di conformità dovrà essere ripetuto per ogni SAL.

Quali sono i costi? Sono detraibili al 110%?

Per il visto di conformità la tariffa oscilla tra lo 0,8 %  e 1 % dell’intero valore della detrazione fiscale. Come per tutte le pratiche burocratiche e tecniche associate agli interventi di riqualificazione Superbonus, anche i costi per ottenere il visto di conformità possono essere detratti al 110% . Naturalmente, dovranno essere opportunamente inseriti nei costi di completamento delle opere, nel rispetto dei massimali di spesa.