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10 gennaio e 1 aprile 2024 sono le date da segnare in agenda, rispettivamente per la fine del mercato tutelato del gas e dell’energia elettrica. Ma sono ancora molti i quesiti sul passaggio al mercato libero dei consumatori: facciamo chiarezza.

Cosa comporta la fine del mercato tutelato

Si chiude il mercato tutelato in Italia: dal 10 gennaio per le forniture di gas e dal 1 aprile per l’energia elettrica.

Una fine attesa. Il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia inizia anni fa, e più precisamente nel 1999 con il decreto Bersani, che recepisce la legge europea per la creazione di un mercato dell’energia unico nell’Unione Europea. Nel 2007 il decreto Bersani bis sancisce definitivamente la liberalizzazione del mercato dell’energia in Italia, aprendolo ai nuovi fornitori e permettendo agli utenti di scegliere l’operatore a cui rivolgersi per le proprie utenze.

Il quadro regolatorio prevedeva allora una fase di coesistenza tra mercato libero e tutelato per permettere ai consumatori di effettuare un passaggio più graduale. Ma la fine del servizio di maggior tutela viene rimandata diverse volte, e questa fase di coesistenza dura ancora. Per poco però. Il D. Lgs. 22 settembre 2018, n. 91 ha posticipato il passaggio obbligatorio al mercato libero dell’energia dapprima a luglio 2020, e infine al gennaio 2024.

Gli utenti ancora in regime di tutela dovranno quindi cambiare fornitore o accettare una nuova offerta del fornitore attuale.

Differenze tra mercato tutelato e libero

Il mercato tutelato, o servizio di maggior tutela, prevede la fornitura di energia elettrica o gas da parte di un unico operatore, a un prezzo e un contratto definito da autorità nazionali. Gli utenti che appartengono al mercato tutelato pagano una tariffa che viene aggiornata ogni tre mesi per l’energia elettrica o ogni mese per il gas dall’ARERA, l’Autorità per l’energia.

Con il mercato libero, invece, si permette a qualsiasi società del settore di produrre, acquistare e vendere energia elettrica e gas in un regime di libera concorrenza. Gli utenti che appartengono al mercato libero dunque pagano la tariffa che è stata concordata con l’operatore scelto. I potenziali fornitori sono perciò spinti a competere tra di loro per garantire prezzi competitivi e attrarre il maggior numero di utenti possibile. Il prezzo dell’energia è definito alla firma del contratto e può essere fisso o variabile in base a particolari criteri. I costi di gestione (imposte, contatore e altri) non variano invece tra mercato libero e tutelato.

Per sapere in che tipo di mercato rientrano le proprie forniture, è sufficiente consultare le bollette di gas e luce. Solitamente in alto a destra, accanto al nome del fornitore e al numero di fornitura, è indicata la dicitura “mercato libero” oppure “servizio di tutela” per il gas e “servizio di maggior tutela” per l’energia elettrica.

Come avverrà il passaggio al mercato libero

Cosa dovranno fare dunque gli utenti?

Dovranno scegliere un nuovo fornitore o concordare una nuova offerta con il fornitore attuale. Sul mercato libero operano numerose società con diverse offerte: i consumatori dovranno perciò confrontarle e valutarle in base alle loro necessità. Elementi da tenere in considerazione per la scelta sono, ovviamente, le abitudini di consumo, ma anche il prezzo della materia prima e la tipologia di tariffa – se a prezzo fisso o indicizzata.

Gli utenti che invece non dovessero scegliere un fornitore entro il 1 aprile 2024 verranno assegnati al servizio a tutele graduali, che garantirà loro la continuità della fornitura. Il servizio a tutele graduali sarà erogato da fornitori selezionati all’ARERA attraverso specifiche procedure concorsuali. Ognuna delle 26 aree in cui è stata divisa l’Italia sarà servita da un unico operatore, il quale potrà anche servire più aree contemporaneamente. Il periodo di assegnazione al servizio a tutele graduali sarà di 4 anni massimo, con scadenza definitiva il 1 aprile 2027.

Continueranno invece ad essere servite nel regime di tutela anche dopo il 1 aprile 2024 le categorie “vulnerabili”:

  • soggetti di età superiore ai 75 anni;
  • soggetti in condizioni economiche svantaggiate;
  • soggetti in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica;
  • soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;
  • soggetti aventi un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • soggetti aventi un’utenza in un’isola minore non interconnessa.