Skip to main content
Kerr

Whistleblowing

Il whistleblowing è la segnalazione effettuata da un soggetto che, nel contesto lavorativo pubblico o privato, viene a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrita’ dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Quali sono i soggetti tutelati dalla disciplina del whistleblowing?

  • Dipendenti delle amministrazioni pubbliche / società in house / enti pubblici economici / concessionari di pubblico servizio
  • Lavoratori autonomi / collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
  • Azionisti
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Quali sono i canali di segnalazione?

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Come scegliere il canale di segnalazione?

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Per maggiori approfondimenti sulla scelta del canale di segnalazione: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Protezione dalle ritorsioni

Cosa si intende per ritorsione? Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Per maggiori informazioni in merito alla disciplina del whistleblowing si invita a visitare la relativa pagina del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Piattaforma per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) di Kerr S.p.A.

Kerr S.p.A. mette a disposizione una piattaforma dedicata, la quale consente di segnalare, in maniera sicura e confidenziale, le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica da parte di soggetti che nel contesto lavorativo ne vengono a conoscenza.

Tra i principali vantaggi di questo strumento vi è la possibilità di segnalare in maniera riservata e di dialogare con il soggetto incaricato della gestione della segnalazione, per approfondire ulteriormente la vicenda. Alla segnalazione viene infatti automaticamente assegnato un codice univoco, ed eventuali successive comunicazioni saranno possibili direttamente attraverso la piattaforma.

>> La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo kerrspa.trusty.report

Sono ammesse segnalazioni anonime, purché il loro contenuto sia adeguatamente circonstanziato.

In alternativa è possibile presentare la segnalazione, allegando l’eventuale documentazione di interesse, con le seguenti modalità:

  • mediante il servizio postale, con busta chiusa contrassegnata come “RISERVATA”, all’indirizzo Roma
    (RM) Via Piediluco 9 – 00199;
  • direttamente all’Organismo di Vigilanza mediante l’indirizzo e-mail odv@kerrspa.it;